Concorso di progettazione e governance: sul Ddl Architettura si apre il nodo delle competenze
Concorso di progettazione e governance: sul Ddl Architettura si apre il nodo delle competenze
Per il Cnappc la legge è indispensabile per garantire la qualità, il Cni chiede un approccio multidisciplinare. Inarch e Oice evidenziano criticità su governance, concorsi e attuazione operativa.
L’architettura come diritto dei cittadini, ma anche come processo complesso che richiede competenze integrate per garantire la qualità finale del progetto. Su questi temi si è sviluppato il confronto emerso nel corso delle audizioni presso la settima Commissione del Senato sui disegni di legge As 1112 e As 1711, dedicati alla promozione e alla valorizzazione dell’architettura. Il dibattito sul Ddl architettura che vede come capofila il senatore Nicola Irto si era acceso quest’estate e ora riprende vita E a portare le rispettive posizioni sono stati il Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori (Cnappc) e il Consiglio nazionale degli ingegneri (Cni), delineando due letture diverse, ma in parte convergenti sul tema della qualità del progetto.
Per il Cnappc, intervenuto con il presidente Massimo Crusi e la vicepresidente Alessandra Ferrari, la legge sull’architettura rappresenta un passaggio non più rinviabile, visto anche che l’Italia rimane uno dei pochi paesi in Europa ad essersene ancora sprovvisto. «L’Architettura di qualità è un diritto dei cittadini. Per questo motivo è di fondamentale importanza che il nostro Paese si doti finalmente di una legge come necessità per l’intera società», ha affermato Crusi.
Per il Cnappc non si tratta di escludere categorie professionali, ma di tutelare il valore culturale dell’architettura e le sue ricadute sulla vita quotidiana, sulle comunità e sul welfare urbano
Al centro della posizione degli architetti c’è il concorso di progettazione, indicato come strumento privilegiato per garantire qualità che, sempre secondo Crusi «rimane l’unico strumento in grado di selezionare progetti coerenti con le necessità sociali, economiche e formali di ogni opera», evidenziandone anche il ruolo meritocratico per l’accesso dei giovani professionisti. La consigliera Ferrari è entrata nel merito dei due testi, segnalando una criticità: «Il Ddl 1112 auspica una deroga al Codice dei contratti, mentre il Ddl 1711 non prevede alcuna modifica, con il rischio che questa incongruità generi una ulteriore contrazione del numero dei concorsi».
Di segno diverso, pur nella condivisione degli obiettivi generali, la posizione del Cni. «Condividiamo l’obiettivo di rafforzare il valore pubblico del progetto e di migliorare l’ambiente costruito», ha dichiarato il presidente Angelo Domenico Perrini, «ma riteniamo opportuno richiamare l’attenzione su alcuni punti di fondamentale interesse». A partire da
una definizione di qualità che non può esaurirsi nella dimensione formale, ma che nasce dall’integrazione tra qualità architettonica, sicurezza strutturale, efficienza energetica, sostenibilità ambientale e capacità dell’opera di durare e funzionare nel tempo
Per questo motivo il Cni ritiene fondamentale un approccio realmente multidisciplinare, fondato sulla collaborazione tra tutte le professioni tecniche coinvolte nel progetto, visto che la norma sembra attribuire una centralità prevalente alla figura dell’architetto anche per interventi ad elevato contenuto tecnico e ingegneristico.
Per questo il Cni propone anche la sostituzione della dicitura “Architetto della Città” con “Progettista della Città” nel Ddl
Un ulteriore nodo riguarda la governance. Il Ddl As 1711 attribuisce la regia esclusiva al ministero della Cultura, senza un coordinamento strutturale con il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con il rischio di sovrapposizioni e rallentamenti. Per questo il Cni propone che la regia del piano per l’architettura sia affidata a quest’ultimo, titolare delle politiche sulle opere pubbliche, di concerto con il Ministero della Cultura, in coerenza anche con il Codice dei contratti pubblici.
Anche il Cni torna sui concorsi di progettazione, che, pur rappresentando uno strumento importante soprattutto per opere di alto valore simbolico, culturale o urbano, non possono essere considerati una procedura obbligatoria generalizzata per tutte le opere pubbliche. «Va segnalato – spiega il consigliere Alberto Romagnoli – che il Ddl 1112 non introduce soltanto l’obbligo dei concorsi anche per opere infrastrutturali, ma prevede anche un impianto fortemente coercitivo che rischia seriamente di paralizzare le stazioni appaltanti. Per questo riteniamo che, in accordo col principio di proporzionalità sancito dal Codice dei contratti pubblici, il concorso di progettazione vada valorizzato ma non considerato esclusivo».
Il confronto resta aperto. Da un lato la richiesta degli architetti di una legge che riconosca l’architettura come bene pubblico e strumento di qualità urbana; dall’altro l’esigenza, posta dagli ingegneri, di evitare semplificazioni e di riconoscere la natura integrata e tecnica del progetto contemporaneo. Un dibattito che va oltre le categorie professionali e che interroga direttamente il modello di sviluppo delle città e delle opere pubbliche nel Paese. Nei prossimi giorni le audizioni continueranno.
In copertina: © MCA Mario Cucinella Architects

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