05-10-2018 Elena Pasquini 3 minuti

Ponte Genova, alla stazione appaltante la responsabilità di valutare le soluzioni migliori

Il Commissario potrebbe derogare dall’applicazione del Codice, ma resta il rischio di contestazioni giudiziarie

La cessione di un’idea progettuale non vincola l’amministrazione pubblica né la libera dalle proprie responsabilità in fase di valutazione

Mauro Renna

La libertà lasciata dalla norma ai professionisti nel cedere gratuitamente e spontaneamente le proprie idee progettuali alla pubblica amministrazione non solleva i tecnici della stazione appaltante dalla responsabilità di valutare se la proposta è la migliore possibile, oppure sia opportuno avviare un’istruttoria interna o ancora un concorso di idee o di progettazione, per vagliare soluzioni migliorative o alternative.

A riflettere sul delicato equilibrio tra libertà e responsabilità, tra ruolo dell’amministrazione pubblica e dei privati nell’ordinamento sono Mauro Renna, professore ordinario dell’Università Cattolica di Milano, e Calogero Micciché, assegnista di ricerca in diritto amministrativo dello stesso Ateneo. «Il bisogno di celerità che circonda la ricostruzione del ponte sul Polcevera – spiega Renna delineando il contesto – ha portato da un lato il Presidente della Regione Liguria e il Sindaco di Genova ad accogliere con favore l’idea progettuale “donata” da Renzo Piano, dall’altro alla nomina di un Commissario straordinario (lo stesso sindaco, Marco Bucci, ndr), con il decreto legge 28 settembre 2018 n. 109, legittimato dall’articolo 1 dello stesso Dl a operare “in deroga ad ogni disposizione di legge extrapenale, fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea”».

L’affido diretto dell’attività di vera e propria progettazione del ponte è però una questione più complessa se letta attraverso il filtro del diritto. «Non vi sono norme che vietano ai professionisti di cedere gratuitamente e spontaneamente, dunque al di fuori di ogni procedura concorsuale, proprie idee progettuali alla pubblica amministrazione» afferma il professor Renna. Che continua: «Una tale evenienza, però, non impone alla Pa di accogliere l’idea, né di affidare e remunerare al professionista le successive fasi progettuali. Soprattutto non libera l’amministrazione e i suoi tecnici delle loro responsabilità. Al contrario, nel rispetto della disciplina generale, la Pa può rifiutare il “dono” o accettarlo. In questo secondo caso, acquisterà il diritto di disporre dell’idea, archiviandola oppure usandola come base di partenza per successivi concorsi di progettazione o di idee, o per l’attività dei propri uffici tecnici».
Nel caso concreto, chiarisce Miccichè, le scelte non possono considerarsi «discrezionali ma dovranno basarsi su valutazioni rispettose delle regole della tecnica e degli obiettivi definiti in esito a specifici procedimenti amministrativi. In altre parole, avallare l’ipotesi di un ponte in acciaio anziché in calcestruzzo o con altre caratteristiche, non è cosa che possa lasciarsi al caso o a valutazioni estetiche e neppure alla fama del progettista».

Questo è ancora più vero nelle fasi successive della progettazione. Per il Dlgs n. 50/2016 le procedure concorsuali sono necessarie per l’affidamento, anche nel caso in cui l’architetto decidesse di rifiutare compensi e rimborsi. «Tanto più nel caso della ricostruzione del Ponte Morandi – riflette Renna – dove, comunque, a beneficiarne non sarebbe l’erario ma la concessionaria tenuta a sostenere il costo della ricostruzione del ponte ex art. 1, comma 6, del Dl 109/2018».
Se pure i poteri concessi al Commissario sembrino permettergli di derogare ai vincoli del Codice dei contratti, resta il rischio di incorrere in successive contestazioni giudiziarie. E comunque, come riconosce lo stesso decreto legge, «il Commissario dovrà garantire il rispetto dei vincoli eurounitari tra cui sembrano annoverabili anche quelli ricavabili dal quarto comma dell’art. 32 della Direttiva 2014/24/UE, dove il ricorso alle procedure negoziate per i servizi è condizionato allo svolgimento a monte di un concorso di progettazione» continua Miccichè.

«Il ricorso alle "scorciatoie" rischia non solo di impedire l’acquisizione di soluzioni progettuali migliori, ma paradossalmente di provocare lungaggini e altri disagi, anche di natura finanziaria, come accaduto già in altri casi» afferma il ricercatore della Cattolica. Il riferimento è ai tempi e ai costi non preventivati che è stato necessario affrontare per ultimare la costruzione di un altro ponte, quello della Costituzione, nato da uno studio di fattibilità donato al Comune di Venezia da Santiago Calatrava e che ha finito per essere oggetto di un complesso giudizio per danno erariale innanzi alla Corte dei Conti del Veneto a carico dell’architetto e di tecnici comunali, conclusosi dopo anni con la sentenza di proscioglimento n. 34/2015.

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Elena Pasquini
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