In Parlamento riprende quota il Ddl sulla qualità dell’architettura
Focus sui concorsi. Gli ingegneri rilanciano il dialogo tra le professioni
Obbligo dei concorsi e sanzioni per le amministrazioni che lo violano. È questo uno dei focus del testo di legge sulla qualità dell’architettura che ha iniziato l’iter in Parlamento (dopo una prima presentazione ad ottobre 2024). Un nuovo disegno, un nuovo testo dopo che tanti altri si sono arenati negli anni, dalla legge 109/94 al Ddl Melandri del 1999, al Ddl Urbani del 2004, al decreto legislativo 163/2006, al Ddl Zanda del2008 e poi il Ddl Asciutti del 2008, il Ddl Bondi dello stesso anno.
Nel 2011 una proposta di legge per la qualità dell’architettura promossa dal Sole 24 ore, nel 2016 attenzione al tema nel Codice dei contratti pubblici 50/2016, nel 2017 una lettera aperta come tante altre che negli anni si sono susseguite. Nel 2018 una proposta di legge dal Consiglio nazionale architetti. Un elenco che arriva ai giorni nostri.
Tag che la rivista thebrief ha fissato per poter ricostruire un iter travagliato, che negli ultimi anni ha lasciato il passo alla legge sulla rigenerazione urbana, con un testo che il relatore Roberto Rosso ha aggiornato in corsa in questi giorni, e presentato in commissione Ambiente, arricchito con riferimenti a un maggior coordinamento da parte del Mit, attenzione alle politiche abitative, e riferimenti puntuali al tema di oneri e standard (probabilmente anche per effetto delle recenti inchieste milanesi).
Nel nulla anche l’annuncio di Vittorio Sgarbi con l’ex presidente degli Architetti Francesco Miceli. Nell’ambito di un congresso del Consiglio nazionale degli ingegneri, era stato il ministro Stefano Patuanelli (ingegnere di formazione) a rilanciare l’idea di una legge per l’architettura. Un dibattito vivo da anni che sembra riprendere quota, con iniziativa parlamentare del senatore Nicola Irto (architetto di formazione).
L’impianto normativo riconosce l’architettura come bene di interesse pubblico primario per la salvaguardia e la conservazione del paesaggio e come unico mezzo per ottenere ambienti di qualità e salutari
La qualità del progetto attraversi i concorsi per la trasformazione delle città nel segno della trasparenza, dell’anonimato, della partecipazione aperta, della certezza dei tempi e dei risultati, del risparmio economico e dell’immediatezza gestionale e logistica. Approda con questi presupposti in Commissione Cultura a Palazzo Madama, il Ddl tanto atteso, proposto dalle file del Pd. L’esame entra nel vivo, iniziando da un giro di audizioni.
L’Italia è in gran ritardo. Gli Stati membri dell’Ue già con la risoluzione del 2001 e con le conclusioni del Consiglio Ue del 2008 si sono impegnati ad attivare politiche nazionali per l’architettura. Francia, Finlandia, Paesi Bassi, Irlanda, Estonia, Lettonia e Norvegia, hanno risposto all’invito.
Il fulcro del disegno di legge è l’obbligo di indire concorsi di progettazione o di idee per le opere pubbliche (drasticamente ridotti con Pnrr e nuovo Codice) rilevanti sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico, conservativo o tecnico, per importi superiori alle soglie comunitarie. Ogni scelta diversa dal concorso di progettazione – viene proposto nel Ddl – deve essere approvata dall’Anac, pena la nullità del bando. L’obbligo scatta anche per le opere di rilevante interesse infrastrutturale e per le attrezzature culturali di interesse architettonico di competenza del ministero della Cultura.
Le amministrazioni, che pur rientrando nell’obbligo, si avvalgono di procedure diverse dal concorso, sono soggette a sanzioni pecuniarie che oscillano tra lo 0,5 e l’1% del valore dell’opera.
Non solo, tra le proposte: l’affidamento della progettazione a un soggetto diverso dal vincitore del concorso è riconoscibile come danno erariale e può essere sanzionato dalla Corte dei conti.
Come incentivo all’adozione del sistema del concorso in ambito privato, il Ddl suggerisce alle Regioni di prevedere appositi benefici, come la riduzione degli oneri di urbanizzazione.
Per l’organizzazione di concorsi di qualità, il Ddl prevede l’istituzione della figura del supervisore dei concorsi, un consulente specialista capace di supportare le amministrazioni nell’indizione e preparazione delle procedure. Il Ddl prevede anche che nelle commissioni che giudicano i progetti partecipanti ai concorsi ci siano almeno due membri esterni all’amministrazione appaltante, di cui uno con funzione di presidente.
L’altro fulcro del Ddl è la previsione di un Piano per l’architettura. A predisporlo ogni anno dovrebbe essere il ministero della Cultura di concerto con quello delle Infrastrutture
Obiettivo? Individuare le priorità per gli interventi in materia di architettura; le linee programmatiche per la realizzazione di iniziative per la promozione della cultura urbanistica e architettonica; i criteri per la selezione di interventi per la salvaguardia, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio architettonico; le indicazioni per la redazione dei progetti e dei programmi di intervento e i parametri per la valutazione della loro qualità ed efficacia. La gestione del Piano è affidata al dipartimento Creatività contemporanea del ministero della Cultura.
Inoltre, per valorizzare le opere di architettura, vengono affidati alcuni precisi compiti sempre al ministero della Cultura, quali: l’istituzione di premi per opere di qualità architettonica, la concessione di agevolazioni per lavori di manutenzione e restauro di edifici esistenti o per la costruzione di nuovi edifici, infine, compete al ministero la dichiarazione di notevole interesse artistico, su richiesta dell’autore, di opere di architettura.
Ancora, il Ddl propone l’istituzione, presso il ministero della Cultura, di una commissione di esperti per la salvaguardia e valorizzazione delle opere dell’architettura.
A ridosso della pausa estiva, non ci sono note e commenti dal Consiglio nazionale degli architetti, mentre il Consiglio nazionale degli ingegneri rilancia il dialogo tra le professioni per garantire la qualità del progetto pubblico.
Gli ingegneri sostengono l’obiettivo generale di valorizzare la qualità del progetto nello spazio pubblico
«La bellezza è fondamentale, ma da sola non basta – sottolinea il presidente del Cni, Angelo Domenico Perrini – il Paese ha bisogno di opere pubbliche belle e contemporaneamente sicure, sostenibili, efficienti e gestibili nel tempo. Questo risultato si può ottenere solo attraverso la collaborazione concreta tra architetti, ingegneri e tutte le professioni tecniche coinvolte».
Gli ingegneri non concordano su alcuni punti. «Il Ddl attribuisce una centralità esclusiva all’architettura anche per interventi ad alto contenuto tecnico e ingegneristico, come infrastrutture, opere idrauliche, impianti complessi. Prevede inoltre il concorso come procedura obbligatoria per quasi tutte le opere, senza distinguere tipologia e complessità: una scelta che può generare tempi più lunghi e costi maggiori, con benefici incerti sulla qualità finale – si legge nella nota stampa – anche l’esclusione dell’esperienza pregressa nella scelta dei progettisti non appare una soluzione ideale: esperienza e innovazione devono andare di pari passo per garantire qualità e sicurezza. Infine, l’assegnazione della regia esclusiva al ministero della Cultura, senza prevedere un raccordo chiaro con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con Anac e con il Codice dei contratti, rischia di creare confusione applicativa e rallentamenti procedurali».
Per questo, il Cni propone un percorso di lavoro congiunto con gli architetti e con tutte le professioni tecniche nella Rete delle professioni tecniche (Rpt), rafforzando un dialogo già avviato.
Nella discussione è intervenuto anche l’Istituto nazionale di architettura con Giovanni Di Leo, nel ruolo di coordinatore della commissione legislativa, interessato a contribuire alla diffusione della cultura del progetto e della costruzione, ma con criticità ed elementi da migliorare nel testo in oggetto.
Particolare attenzione viene evidenziata sul valore pubblico degli interventi di trasformazione, sulla centralità del progetto e la cultura della costruzione, sulla qualità diffusa nei programmi, nella domanda, nel progetto nella fase di esecuzione e gestione; sulle competenze e il dialogo inter-ministeriale e inter-istituzionale; sulle finalità e le modalità organizzative dei concorsi di progettazione e ancora sulla relazione con leggi in vigore e in discussione (Codice dei contratti e revisione direttiva europea appalti, rigenerazione urbana, TUE, standard per fare alcuni esempi), oltre alla definizione di strategie pluriennali per l’architettura connesse ai piani attuali e futuri (Piano Casa Italia, PNIEC, EPBD tra le altre).
L’adozione di una legge di questo tipo costituirebbe un passaggio fondamentale, perché porterebbe l’architettura al centro del dibattito politico e culturale, utile a questa nuova necessità di affrontare il tema del recupero urbano nelle città visto, però, in termini integrati, con riferimento, ad esempio, alla questione della casa e all’uso dello spazio attraverso la lente dei beni comuni e quindi a strumenti che possano favorire l’avvicinamento tra istituzioni e comunità.
In copertina: MI.C ©Park Associati


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