Progettazione e gare, l’Anac limita la discrezionalità delle stazioni appaltanti
Nei concorsi il Pfte deve essere completo. Stop anche alle certificazioni imposte come requisiti di partecipazione
Il concorso di progettazione non può trasformarsi in una procedura per acquisire soltanto una parte del progetto di fattibilità tecnico-economica (Pfte), rinviando il completamento al solo vincitore. È questo il principale chiarimento fornito dall’Anac nel parere di funzione consultiva n.19 del 17 giugno 2026, che affronta due questioni interpretative sull’articolo 46 del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 36/2023). Il primo quesito nasce dalla profonda evoluzione introdotta dal nuovo Codice degli appalti. Rispetto alla disciplina del 2016 – in cui il Pfte costituiva il primo di tre livelli della progettazione – l’attuale assetto normativo configura due fasi di progettazione e Pfte più articolati e dettagliati, tanto da spingere alcune amministrazioni a richiedere ai concorrenti solo alcuni elaborati ritenuti sufficienti per la valutazione, riservando poi al vincitore la realizzazione del progetto completo.
L’Autorità esclude questa possibilità. Secondo Anac, l’articolo 46 comma 2 del nuovo Codice stabilisce chiaramente che «il concorso di progettazione può svolgersi in una o due fasi. Nel primo caso, che costituisce la regola, il concorso è direttamente finalizzato all’acquisizione di un progetto con un livello di approfondimento corrispondente a quello Pfte. Nel secondo caso, che costituisce una soluzione opzionabile da parte della stazione appaltante o dell’ente concedente, la prima fase è diretta a selezionare le migliori proposte ideative, mentre la seconda fase (che si svolge tra i concorrenti selezionati nella prima) è finalizzata all’acquisizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica».
L’interpretazione si fonda non solo sul testo dell’articolo 46, ma anche sulla relazione illustrativa del Codice, dalla quale emerge che il legislatore ha inteso fare del Pfte il risultato finale del concorso.
Anac richiama inoltre le finalità stesse del concorso di progettazione – emerse in pareri precedenti – che si distingue dall’appalto di servizi di progettazione perché punta ad acquisire un progetto già definito e non semplicemente a selezionare un professionista incaricato di svilupparlo successivamente.
Consentire ai concorrenti di presentare elaborati incompleti, osserva l’Autorità, finirebbe per compromettere la comparabilità delle proposte. Infatti, «La commissione giudicatrice si troverebbe infatti a valutare progetti con contenuti differenti, con possibili effetti negativi sui principi di concorrenza, par condicio e trasparenza».
La soluzione indicata dall’Anac apre tuttavia un problema di segno opposto. Richiedere a tutti i partecipanti un progetto con un livello di approfondimento corrispondente al Pfte aumenta il lavoro necessario per concorrere, spesso senza una remunerazione proporzionata. Un onere più elevato può ridurre la partecipazione e favorire gli studi professionali più strutturati, producendo così un effetto selettivo proprio sul piano della concorrenza che il parere intende tutelare. Il nodo, quindi, non riguarda soltanto la completezza degli elaborati, ma anche la proporzionalità delle prestazioni richieste ai concorrenti.
Il secondo chiarimento riguarda invece la fase di verifica della progettazione prevista dall’articolo 42 del Codice. In via ordinaria la verifica accompagna lo sviluppo del progetto e viene svolta progressivamente durante le diverse fasi progettuali. Nel caso del concorso di progettazione, tuttavia, questa modalità non è materialmente possibile, perché la stazione appaltante dovrebbe acquisire il Pfte solo al termine della procedura. Per questo motivo Anac ritiene che, in questo caso, la verifica debba essere effettuata successivamente all’individuazione del progetto vincitore.
L’eventuale presenza di rilievi o criticità emerse in questa fase non renderebbe automaticamente illegittima l’intera procedura concorsuale. Il Codice, infatti, prevede un vero e proprio contraddittorio tra il soggetto incaricato della verifica e il progettista. Anche se la stazione appaltante ha già acquisito la proprietà del progetto vincitore, il progettista mantiene comunque la possibilità di collaborare per superare eventuali osservazioni tecniche.
Il parere dell’Anac offre così un indirizzo interpretativo autorevole per le amministrazioni, anche se non giuridicamente vincolante. Da un lato viene confermato che il Pfte rappresenta il livello minimo e completo richiesto ai concorrenti nei concorsi in un’unica fase; dall’altro viene chiarito che la verifica del progetto, pur svolgendosi dopo la conclusione del concorso, costituisce uno strumento di controllo straordinario e di perfezionamento sulla progettazione, senza incidere in automatico sulla validità della procedura selettiva.
Lo stesso principio di limitazione della discrezionalità alle stazioni appaltanti emerge anche in un’altra pronuncia dell’Autorità, la n. 218 del 10 giugno 2026, in cui ha chiarito che non possono essere richieste certificazioni di qualità come requisiti speciali di partecipazione, tanto meno a pena di esclusione.
L’oggetto della gara da cui è partita la valutazione riguardava una procedura europea telematica aperta per l’affidamento del servizio di igiene urbana sul territorio comunale, dal valore superiore a 10 milioni di euro e da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il disciplinare di gara prevedeva, tra i requisiti di capacità tecnica e professionale, il possesso obbligatorio di tre differenti certificazioni di sistema di gestione aziendale.
Secondo l’Autorità, tale previsione risulta in contrasto con l’articolo 100 del Codice dei contratti pubblici, che disciplina i requisiti speciali che le amministrazioni possono richiedere agli operatori economici. La stazione appaltante, infatti, non può introdurre condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla norma, salvo le specifiche eccezioni indicate dal legislatore.
Anac ha quindi ribadito che la discrezionalità amministrativa nella costruzione della gara trova un limite preciso nella necessità di garantire la massima partecipazione degli operatori economici. L’inserimento di requisiti aggiuntivi rischia di restringere ingiustificatamente il numero dei concorrenti ammessi alla procedura.
Nel caso esaminato, inoltre, l’Autorità ha rilevato una ulteriore criticità nella disciplina di gara: una delle certificazioni era richiesta contemporaneamente sia come requisito obbligatorio di partecipazione che come elemento premiale dell’offerta tecnica, con l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo. Una previsione considerata contraddittoria, poiché un requisito necessario per partecipare alla gara non può essere valutato anche come elemento di miglioramento dell’offerta.
La delibera conclude quindi per l’illegittimità della clausola del disciplinare che imponeva il possesso delle certificazioni come requisito di partecipazione a pena di esclusione.
In copertina: interno Palazzo Sciarra Colonna di Carbognano, sede centrale Anac









