
Tassonomia Ue: meno ideologia, più operatività. Cosa cambia dal 2026
Intervista al presidente del comitato scientifico di Symbola, Marco Frey, sulle semplificazioni introdotte dal nuovo regolamento delegato e le implicazioni per le imprese
La tassonomia europea entra in una nuova fase applicativa. Con il regolamento delegato UE 2026/73, pubblicato l’8 gennaio 2026 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, la Commissione compie un passo deciso verso una maggiore concretezza applicativa del quadro normativo sulla sostenibilità. L’obiettivo dichiarato è evidente: semplificare gli obblighi di rendicontazione, ridurre oneri e duplicazioni informative, senza indebolire la trasparenza né la comparabilità dei dati ambientali. Aspetto già sottolineato durante i tavoli di lavoro della community Valore Rigenerazione Urbana promossa da The European House of Ambrosetti, dove si particolare attenzione alla necessità di metriche sistematiche e di strumenti condivisi per la misurazione degli impatti, considerando la complessità dei contesti di intervento.
Non una marcia indietro, ma un affinamento dello strumento. Dopo le prime fasi di applicazione, che hanno messo in luce complessità operative e criticità interpretative sia per le imprese finanziarie sia per quelle non finanziarie, Bruxelles interviene per correggere il tiro con un cambio di rotta sostanziale.
«Il regolamento si inserisce in un processo avviato dalla Commissione europea nel corso dell’ultimo anno, legato alla revisione di una serie di provvedimenti riconducibili al Green Deal. L’impostazione complessiva è orientata a una sostanziale semplificazione ai fini di non creare una sorta di trade-off tra sostenibilità e competitività»
dichiara in un’intervista esclusiva a thebrief il professore Marco Frey, presidente del comitato scientifico di Symbola e, sino ad aprile 2025, della fondazione Global Compact Italia, organismo delle Nazioni Unite impegnato nell’avanzamento degli SDGs per lo sradicamento della povertà estrema, la diffusione della pace e la promozione della prosperità e dello sviluppo umano entro il 2030.
Il nuovo testo modifica e coordina i precedenti atti – in particolare i regolamenti UE 2021/2178, 2021/2139 e 2023/2486 – introducendo una semplificazione strutturale delle attività di reporting, legate principalmente all’articolo 8 del regolamento UE 2020/852. Vengono rivisti i modelli di informativa, eliminate sovrapposizioni, aggiornati gli allegati tecnici e soppressi quelli relativi ai settori del gas fossile e del nucleare, in un’ottica di maggiore coerenza normativa. Un percorso che può agevolare parallelamente anche gli obiettivi delle pubbliche amministrazioni, come il recente esempio di tassonomia coerente del Comune di Brescia grazie al laboratorio 2050 e a un’Agenda urbana strumentale anche al nuovo Pgt.
«Per quanto riguarda specificamente il regolamento delegato – prosegue il professor Frey – non è stata fatta la scelta che è avvenuta invece sul fronte del meccanismo “stop the clock” e del decreto omnibus con una modifica complessiva dei provvedimenti, ma
si sono effettuate una serie di modifiche che da un lato vogliono garantire la trasparenza e dall’altra parte alleggerire alcuni degli adempimenti che risultavano essere più impegnativi per una determinata fascia di imprese,
effettivamente in difficoltà rispetto a ciò che era richiesto». Il quadro che emerge è quello di una risposta articolata da parte delle imprese: le dimensioni, la struttura interna e il livello di convinzione strategica incidono in modo significativo sulle scelte adottate. «Le imprese più strutturate sono rimaste pienamente coinvolte in questo percorso: non solo perché continuano a essere soggette agli obblighi della Csrd, ma anche perché si sono attrezzate per costruire una reale sinergia tra tassonomia e rendicontazione. Diversa è invece la posizione di quelle realtà che, non essendo più direttamente obbligate, stanno seguendo traiettorie differenti: alcune proseguono comunque, avendo scelto consapevolmente un percorso di medio-lungo periodo, mentre altre – spinte principalmente dall’obbligatorietà – hanno rallentato in modo deciso su questi temi».
Molte aziende non erano attrezzate per il livello dei kpi richiesti. Questo è un insegnamento secondo me importante nella fase delle politiche di sostenibilità: meglio prendersi più tempo prima di costruire un quadro regolamentare, avendo ascoltato gli interlocutori del sistema economico e finanziario».
Il nodo centrale è il principio di proporzionalità. Per le imprese non finanziarie viene introdotta una soglia di non rilevanza: le attività economiche che, nel loro complesso, restano al di sotto del 10% del fatturato, delle spese in conto capitale (CapEx) o delle spese operative (OpEx), possono non essere valutate ai fini dell’ammissibilità o dell’allineamento alla tassonomia. Una misura che punta a liberare risorse e tempo, evitando che l’attenzione si concentri su porzioni marginali del business, preservando al contempo la trasparenza verso investitori e mercati. «Trovo sensato il limite imposto sotto al 10% del fatturato per alcune attività, rispetto a un’implementazione graduale e con adeguata trasparenza di questi processi. Non è questa scelta che modifica significativamente il tipo di impegno complessivo che ci si può attendere da parte del sistema produttivo, così come anche la flessibilità data agli operatori finanziari nel calcolo degli indicatori», commenta il professor Frey.
Un approccio analogo viene esteso alle imprese finanziarie. Anche in questo caso, è possibile astenersi dalla valutazione della conformità ai criteri Dnsh delle esposizioni non finanziariamente rilevanti. Se il finanziamento ha carattere generale e non è legato a specifiche attività o asset, le esposizioni collegate ad attività non rilevanti delle controparti dovranno comunque essere considerate nel calcolo delle attività finanziarie non rilevanti. Un chiarimento importante, che riduce l’ambiguità emersa nelle prime applicazioni, specialmente per le imprese maggiormente esposte anche dal punto di vista dei finanziamenti. Conclude il professor Frey: «La tassonomia rappresenta uno strumento importante per la riconoscibilità degli investimenti ambientali, soprattutto quando si intende valorizzarli anche dal punto di vista dell’accesso ai finanziamenti, da parte delle banche e degli operatori finanziari. Si tratta, in sostanza, di un modo per supportare la transizione green identificando quelle attività che devono risultare appetibili per investimenti esterni o per operazioni scalabili, in grado di sostenere nel tempo processi di crescita o ampliamento sostenibili».









